| Cos'è | La dichiarazione di inizio attività - DIA - documenta le date di inizio e fine lavori di una concessione o autorizzazione edilizia. Riguarda le opere edilizie che interessano interventi di trasformazione o modificazione di edifici già esistenti. La D.I.A. deve essere presentata almeno 20 giorni prima dell’effettivo inizio dell’attività. |
| Dove rivolgersi | Per informazioni e competenze: Ufficio Tecnico - Urbanistica Per la domanda: Protocollo |
| Quando | In orario di apertura al pubblico |
| Requisiti | Proprietà del terreno o del fabbricato o chi ne abbia titolo |
| Cosa occorre | Denuncia di inizio attività, con allegata relazione di asseveramento |
| Come |
- Il proprietario o l’avente titolo trasmette o consegna la D.I.A. all’Ufficio Protocollo
- L’Ufficio Protocollo trasmette la D.I.A. al Servizio Urbanistica
- Il Servizio Urbanistica procede alla verifica della D.I.A. In caso di richiesta integrazione documenti, il suindicato termine di 20 giorni s’interrompe e riprende a decorrere dalla data di presentazione della documentazione integrativa
- Trascorso il suindicato termine di 20 giorni senza che il Servizio Urbanistica abbia notificato all’interessato l’assenza di una o più delle condizioni stabilite, si può dare inizio ai lavori
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| Spese | Oneri di urbanizzazione, costo di costruzione e diritti di segreteria secondo il tipo di intervento |
| Tempi | 20 giorni |
| Validita' | I lavori devono essere eseguiti entro 3 anni dalla presentazione della DIA |
| Responsabile del procedimento | Mila FALCIANI |
| Settore | UFFICIO TECNICO - urbanistica |
| Note | In dettaglio la D.I.A. è richiesta per la seguente tipologia di interventi (art. 4, commi 1 e 2, della L.R. 52/1999):
· opere per interventi di cui all’art.3, comma1, della L.R. 52/1999; · opere di reinterro e di scavo; · recinzioni con fondazioni continue e muri di cinta; · opere pertinenziali, ivi compresi i parcheggi all’aperto o interrati; · mutamenti di destinazione d’uso anche senza opere, nei casi previsti dalla L.39/1994; · demolizioni di edifici o manufatti non preordinate alla ricostruzione o nuova edificazione; · occupazioni di suolo che non comportino trasformazione permanente del suolo stesso; · interventi di manutenzione ordinaria recanti mutamento dell’aspetto esteriore degli immobili; · interventi di manutenzione straordinaria; · interventi di ristrutturazione edilizia; · interventi necessari per il superamento delle barriere architettoniche. |
| Normativa di riferimento | L.R. n.52 del 14.10.1999 L. n.1150 del 17.8.1942 L. n.10 del 28.1.1977 L.R. n.5 del 16.1.1995 Piano Regolatore Generale Regolamento Edilizio Unico Comuni del Chianti Senese L.R. n.59 del 21.5.1980 L. n.13 del 9.1.1989 D.M. n.236 del 14.6.1989 L.R. n.64 del 14.4.1995 L. n.46 del 5.3.1990 L.R. n.13 del 2.4.2002 |