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September 10, 2010, 12:36 pm
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Il Comune
Guida ai servizi
Elenchi pubblicati ai sensi della L. 296/2006 (Finanziaria 2007)
Assetto del Territorio
I.C.I.
Pubblicazione incarichi esterni ai sensi della L. 244/2007
Contrattazione integrativa
Operazione trasparenza: adempimenti in materia di personale
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> ID Scheda: 36
angoloDenuncia di inizio attività edilizia - DIAangolo
Cos'èLa dichiarazione di inizio attività - DIA - documenta le date di inizio e fine lavori di una concessione o autorizzazione edilizia. Riguarda le opere edilizie che interessano interventi di trasformazione o modificazione di edifici già esistenti. La D.I.A. deve essere presentata almeno 20 giorni prima dell’effettivo inizio dell’attività.
Dove rivolgersiPer informazioni e competenze: Ufficio Tecnico - Urbanistica Per la domanda: Protocollo
QuandoIn orario di apertura al pubblico
RequisitiProprietà del terreno o del fabbricato o chi ne abbia titolo
Cosa occorreDenuncia di inizio attività, con allegata relazione di asseveramento
Come
  1. Il proprietario o l’avente titolo trasmette o consegna la D.I.A. all’Ufficio Protocollo
  2. L’Ufficio Protocollo trasmette la D.I.A. al Servizio Urbanistica
  3. Il Servizio Urbanistica procede alla verifica della D.I.A. In caso di richiesta integrazione documenti, il suindicato termine di 20 giorni s’interrompe e riprende a decorrere dalla data di presentazione della documentazione integrativa
  4. Trascorso il suindicato termine di 20 giorni senza che il Servizio Urbanistica abbia notificato all’interessato l’assenza di una o più delle condizioni stabilite, si può dare inizio ai lavori
SpeseOneri di urbanizzazione, costo di costruzione e diritti di segreteria secondo il tipo di intervento
Tempi20 giorni
Validita'I lavori devono essere eseguiti entro 3 anni dalla presentazione della DIA
Responsabile del procedimentoMila FALCIANI
SettoreUFFICIO TECNICO - urbanistica
NoteIn dettaglio la D.I.A. è richiesta per la seguente tipologia di interventi (art. 4, commi 1 e 2, della L.R. 52/1999):
· opere per interventi di cui all’art.3, comma1, della L.R. 52/1999;
· opere di reinterro e di scavo;
· recinzioni con fondazioni continue e muri di cinta; · opere pertinenziali, ivi compresi i parcheggi all’aperto o interrati;
· mutamenti di destinazione d’uso anche senza opere, nei casi previsti dalla L.39/1994;
· demolizioni di edifici o manufatti non preordinate alla ricostruzione o nuova edificazione;
· occupazioni di suolo che non comportino trasformazione permanente del suolo stesso;
· interventi di manutenzione ordinaria recanti mutamento dell’aspetto esteriore degli immobili;
· interventi di manutenzione straordinaria;
· interventi di ristrutturazione edilizia;
· interventi necessari per il superamento delle barriere architettoniche.
Normativa di riferimentoL.R. n.52 del 14.10.1999
L. n.1150 del 17.8.1942
L. n.10 del 28.1.1977
L.R. n.5 del 16.1.1995
Piano Regolatore Generale Regolamento Edilizio Unico Comuni del Chianti Senese
L.R. n.59 del 21.5.1980
L. n.13 del 9.1.1989
D.M. n.236 del 14.6.1989
L.R. n.64 del 14.4.1995
L. n.46 del 5.3.1990
L.R. n.13 del 2.4.2002
angoloangolo
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